Spread the love
(foto fonte web)
(foto fonte web)

Sotto la lente di ingrandimento gestione del rischio, trasparenza e informativa delle banche “Basilea 3” è un articolato insieme di provvedimenti di riforma, predisposto dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria al fine di rafforzare la regolamentazione, la vigilanza e la gestione del rischio del settore bancario.

La serie di provvedimenti emessi dal Comitato mira al miglioramento della capacità del settore bancario di assorbire shock derivanti da tensioni economiche e finanziarie, indipendentemente dalla loro origine, migliorare la gestione del rischio e la governance ed infine rafforzare la trasparenza e l’informativa delle banche.

Dal 2007 ad oggi la crisi finanziaria ha messo in risalto ancora una volta l’importanza che gli istituti finanziari siano sottoposti a regolamentazione riguardante la loro patrimonializzazione e la corretta gestione della liquidità, per garantire il corretto funzionamento dei mercati finanziari e del settore bancario.

Le regole di “Basilea 2” entrate in vigore nel 2007 avevano già impostato dei vincoli stringenti sui patrimoni delle banche e sulla loro libertà operativa, ma i repentini mutamenti delle condizioni di mercato hanno mostrato la rapidità con cui la liquidità può evaporare e ha evidenziato che le situazioni di illiquidità posso durare a lungo.

L’emergere di gravi tensioni nel sistema bancario hanno richiesto l’intervento delle banche centrali, a sostegno del funzionamento dei mercati monetari e a volte anche di singole istituzioni.

Alla luce degli avvenimenti succedutisi nell’ultimo lustro, il Comitato di Basilea ha ritenuto necessario intervenire con una nuova regolamentazione dei seguenti aspetti che andremo ad analizzare e sintetizzare in seguito, ma che possono essere visionati integralmente nella tabella sommario disponibile al seguente link http://www.bis.org/bcbs/basel3/b3summarytable_it.pdf

Capitale

L’intervento è stato effettuato sulla qualità e il livello di patrimonio di vigilanza dando maggiore enfasi al cosiddetto common equity, composto da azioni ordinarie e riserve di utili.

Inoltre si è voluto accrescere il contributo del settore privato nella risoluzione delle crisi bancarie future, riducendo l’azzardo morale, attraverso la presenza di una clausola contrattuale che consenta all’autorità competente di cancellare o convertire in azioni ordinarie delle perdite qualora la banca non sia più ritenuta solvibile.

Infine c’è l’introduzione di due buffer, uno di conservazione di capitale ed uno anticiclico a maggior tutela del patrimonio bancario.

Copertura dei rischi

Viene rafforzato il trattamento patrimoniale di alcune cartolarizzazioni complesse, con incremento delle analisi delle operazioni. Ci sarà un aumento significativo dei requisiti patrimoniali a fronte delle attività di negoziazione e in strumenti derivati, nonché delle cartolarizzazioni complesse detenute in portafoglio. Rafforzamento sostanziale dello schema per il rischio di credito di controparte mediante requisiti più stringenti per la misurazione delle esposizioni e incentivi patrimoniali in caso di ricorso alle controparti centrali.


Contenimento della leva finanziaria

Il leverage ratio, non basato sul rischio, tiene conto delle esposizioni fuori bilancio e serve da completamento ai requisiti patrimoniali basati sul rischio; contribuisce inoltre a contenere l’accumulo di leva finanziaria a livello di sistema.

Gestione dei rischi e vigilanza

Introduzione di requisiti supplementari quali gestione del rischio e governance a livello di impresa; rilevazione del rischio connesso con esposizioni di cartolarizzazione; gestione delle concentrazioni di rischio; incentivi per una migliore gestione del rischio e dei rendimenti nel lungo periodo; prassi corrette di remunerazioni, prassi di valutazione, prove di stress, criteri contabili per gli strumenti finanziari, governo societario, collegi dei supervisori.

Disciplina di mercato 

L’ultimo pilastro di “Basilea 3” prevede la revisione dei requisiti di informativa, essi si riferiscono alle esposizioni a cartolarizzazioni e alla sponsorizzazione di veicoli fuori bilancio.

In sostanza viene richiesta una migliore informativa sulle caratteristiche dettagliate delle componenti del patrimonio di vigilanza e sul loro raccordo con le poste del bilancio di esercizio. In ultima analisi introduciamo le novità relative ai requisiti globali di liquidità e sul monitoraggio regolamentare.

Nel breve termine è stato previsto il Liquidity Coverage Ratio, in base al quale le banche dovranno detenere attività liquide di elevata qualità per fronteggiare una situazione di stress di durata di almeno 30 giorni nella raccolta.

Nel lungo periodo invece si considera il Net Stable Funding Ratio che è volto a segnalare squilibri di liquidità, coprendo l’intero bilancio e incentivando le banche a utilizzare fondi di approvvigionamento stabili.

Dal punto di vista regolamentare sono stati aggiornati, alla luce degli insegnamenti tratti dalla crisi, i “Principi per una corretta gestione e supervisione del rischio di liquidità” già pubblicati dal Comitato nel 2008 e l’introduzione di un insieme di strumenti di monitoraggio per assistere le autorità di vigilanza nell’individuazione e nell’analisi del rischio di liquidità a livello micro (singola banca) che macro (intero sistema bancario).

di Matteo De Santis